Descrizione
TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In Comune di Lonate Pozzolo …
Chi deve pagare?
La Tari è dovuta da chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Sono escluse dalla Tari, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le
aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in
via esclusiva.
Quale è la base imponibile?
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabili alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all’attuazione della procedura indicata nella Legge 27/12/2013 n. 147, c. 647 da attivarsi tra l’Agenzia delle Entrate ed i comuni, volta a determinare la
superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.
Scadenza delle rate di versamento del tributo anno 2024
1° rata:30/09/2024
2° rata: 30/11/2024
3° rata: 31/03/2025
E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30/09/2024, l'’ufficio tributi provvederà al recapito degli avvisi di pagamento con appositi modelli F24 precompilati.
Le tariffe Tari sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono articolate in fasce di utenze domestiche e non domestiche
cosi composte:
- utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (differenziate in
sei tariffe in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare); - utenze non domestiche: superfici ad uso commerciale, artigianale, professionale, industriale e
le attività produttive in genere (suddivise in 30 categorie di attività cui corrisponde una
determinata tariffa), tiene conto della superficie dell’immobile e della potenziale produzione
di rifiuti connessa alla tipologia di attività esercitata.
La tariffa si compone di:
- una quota fissa, riferita ai metri quadrati dell’immobile ed al numero dei componenti del
nucleo familiare determinata tenendo conto delle componenti essenziali del costo del servizio
di igiene urbana; - una quota variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti, riferita al numero dei
componenti del nucleo familiare.
La tassa annua viene calcolata:
Utenze domestiche: quota fissa x mq + quota variabile
Utenze non domestiche: quota fissa + quota variabile x mq
Le parti fisse e variabili che compongono la tariffa sono specificate nelle tabelle che seguono
Alla tariffa TARI si aggiunge inoltre il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale previsto dal Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, art.19.
Utenze domestiche | ||
Nucleo familiare | Parte fissa €/mq | parte variabile €/nucleo |
1 componente | 0,222 €/mq | 53,8 €/mq |
2 componenti | 0,261 €/mq | 96,84 €/mq |
3 componenti | 0,292 €/mq | 110,29 €/mq |
4 componenti | 0,317 €/mq | 139,88 €/mq |
5 componenti | 0, 342 €/mq | 156,02 €/mq |
6 o più componenti | 0,361 €/mq | 182,92 €/mq |
Esempio di calcolo Tari per un’abitazione di 100 mq occupata da 4 persone:
(parte fissa 0,317 € x 100 mq)+ parte variabile 139,88 € = 31,70 € + 139,88 € = 171,58 € totale Tari ( escluso il tributo provinciale).
Aggiungendo il tributo provinciale pari al 5% (su 171,58 €) si avrà un totale Tari di 180,00 € (importo totale arrotondato).
Tariffe approvate con Delibera di Consiglio Comunale 20/06/2024 n. 25.
Approfondimenti
Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).
Sono invece escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
- le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.
L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie:
- utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
- utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).
A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
- la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
Calcolare la TARI per una utenza domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.
Calcolare la TARI per una utenza non domestica
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).
La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.